Sarah Cooperativa Sociale

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Come diventare soci di Sarah società cooperativa sociale

(da statuto Art. 5 e 6)
 
Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.
 
L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi sociali, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.
 
Possono essere ammessi come soci anche i cittadini che prestino la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci, il loro numero non può comunque superare la metà del numero complessivo dei soci.
Possono essere ammessi soci persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 8 novembre 1991 n° 381.
Possono essere ammessi anche soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalla Legge.
 
Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.
 

Procedura di ammissione a socio

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza;
b) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti  ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organismi sociali;
c) impegno al versamento della eventuale tassa di ammissione;
d) ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al minimo stabilito dall'atto costitutivo, ne superiore al limite massimo fissato dalla Legge.
 
I soci cooperatori dovranno inoltre fornire l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione.
 
I soci persone giuridiche, in luogo degli elementi di cui ai punti a), dovranno indicare:
1) ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, generalità del legale rappresentante;
2) oggetto sociale e certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
3) estratto della delibera contenente la richiesta di ammissione a socio;
4) certificato del Tribunale attestante che la società non è sottoposta a procedure concorsuali.
 
Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera, entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione viene comunicata al socio a mezzo raccomandata A.R. e diventa efficace con l'iscrizione nel libro dei soci.
 A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo articolo 26.
 
In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
 Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.
 
Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Con delibera dell'Assemblea ordinaria saranno stabilite le modalità per l'ammissione dei soci sovventori e gli eventuali privilegi attribuiti.